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DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'ANIMALE
PREMESSA
Considerato che ogni animale
ha dei diritti;
considerato che il disconoscimento e il disprezzo di questi
diritti hanno portato e continuano a portare l' uomo a commettere
crimini contro la natura e contro gli animali;
considerato che il riconoscimento da parte della specie umana
del diritto all'esistenza delle altre specie animali costituisce
il fondamento della coesistenza delle specie nel mondo;
considerato che genocidi sono perpetrati dall' uomo e altri
ancora se ne minacciano;
considerato che il rispetto degli animali da parte degli uomini
è legato al rispetto degli uomini tra loro;
considerato che l'educazione deve insegnare sin dall'infanzia
a osservare, comprendere, rispettare e amare gli animali.
SI PROCLAMA:
Articolo 1
Tutti gli animali nascono uguali davanti
alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza.
Articolo 2
a) Ogni animale ha diritto al rispetto;
b) l'uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi
il diritto di sterminare gli altri animali o di sfruttarli
violando questo diritto.
Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio
degli animali;
c) ogni animale ha diritto alla considerazione,
alle cure e alla protezione dell'uomo.
Articolo 3
a) Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli;
b) se la soppressione di un animale
è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore,
nè angoscia.
Articolo 4
a) Ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha il
diritto di vivere libero nel
suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il
diritto di riprodursi;
b) ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi,
è contraria a questo diritto.
Articolo 5
a) Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente
nell'ambiente dell' uomo ha diritto di vivere e di crescere
secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà
che sono proprie della sua specie;
b) ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta
dall'uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto.
Articolo 6
a) Ogni animale che l'uomo ha scelto per compagno ha diritto
ad una durata della vita conforme alla sua naturale longevita';
b) l'abbandono di un animale è un atto crudele e degradante.
Articolo 7
Ogni animale che lavora ha diritto
a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di
lavoro, ad un'alimentazione adeguata e al riposo.
Articolo 8
a) La sperimentazione animale
che implica una sofferenza fisica o psichica è incompatibile
con i diritti dell' animale sia che si tratti di una sperimentazione
medica, scientifica, commerciale, sia di ogni altra forma
di sperimentazione;
b) le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate.
Articolo 9
Nel caso che l'animale sia allevato per l'alimentazione deve essere nutrito, alloggiato, trasportato
e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà' e dolore.
Articolo 10
a) Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'
uomo;
b) le esibizioni di animali e
gli spettacoli che utilizzano
degli animali sono incompatibili con la dignità dell'animale.
Articolo 11
Ogni atto che comporti l'uccisione di un animale senza necessità
è un biocidio, cioè
un delitto contro la vita.
Articolo 12
Ogni atto che comporti l'uccisione di un gran numero di animali
selvaggi è un genocidio,
cioè un delitto contro la specie;
b) l'inquinamento e la distruzione dell'ambiente naturale
portano al genocidio.
Articolo 13
a) L'animale morto deve essere trattato con rispetto;
b) le scene di violenza di cui gli animali sono vittime devono
essere proibite al cinema e alla televisione a meno che non
abbiano come fine di mostrare un attentato ai diritti dell'animale.
Articolo 14
a) Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali
devono essere rappresentate a livello governativo;
b) i diritti dell' animale devono
essere difesi dalla legge come i diritti dell'uomo.
NUOVO
REGOLAMENTO Comunale sulla TUTELA degli ANIMALI
REGOLAMENTO
VETERINARIO del Comune di Roma
TUTELA
dell'INCOLUMITA' PUBBLICA sull'AGGRESSIONE DI CANI (Ordinanza
ministeriale 12/12/2006)
MALTRATTAMENTO
DI ANIMALI (L.289/2004)
LEGGE QUADRO
IN MATERIA DI ANIMALI DA AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO
(L. 281/1991)
Art.1. Princìpi
generali.
1. Lo Stato promuove e
disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna
gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti
ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza
tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
Art.2. Trattamento dei cani
e di altri animali di affezione.
1. Il controllo della
popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle
nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico,
presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali.
I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese
agli ambulatori veterinari autorizzati delle società
cinofile, delle società protettrici degli animali e
di privati.
2. I cani vaganti ritrovati,
catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui
al comma 1 dell'art. 4, non possono essere soppressi.
3. I cani catturati o
comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'art.
4, non possono essere destinati alla sperimentazione.
4. I cani vaganti catturati,
regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al
detentore.
5. I cani vaganti non
tatuati catturati, nonchè i cani ospitati presso le
strutture di cui al comma 1 dell'art.4, devono essere tatuati;
se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono
essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento
o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico
contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.
6. I cani ricoverati nelle
strutture di cui al comma 1 dell'art. 4, fatto salvo quanto
previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato
con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
1954, n. 320 e successive modificazioni, possono essere
soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di
medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili
o di comprovata pericolosità.
7. É vietato a
chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.
8.
I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità
sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
9. I gatti in libertà
possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
10. Gli enti e le associazioni
protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie
locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in
libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni
di sopravvivenza.
11. Gli enti e le associazioni
protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma
1 dell'art. 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari
dell'unità sanitaria locale.
12. Le strutture di cui
al comma 1 dell'art. 4 possono tenere in custodia a pagamento
cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto
soccorso.
Art.3. Competenze delle regioni.
1. Le regioni disciplinano
con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina
presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonchè
le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per
il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di
riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio
indolore.
2. Le regioni provvedono
a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il
risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi
per i cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni
di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie
e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari
delle unità sanitarie locali. La legge regionale determina
altresì i criteri e le modalità per il riparto
tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi
di loro competenza.
3. Le regioni adottano,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e
venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di
prevenzione del randagismo.
4. Il programma di cui
al comma 3 prevede interventi riguardanti:
a) iniziative di informazione da svolgere anche in
ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto
di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;
b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale
delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie
locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonchè
per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità
sanitarie locali e con gli enti locali.
5. Al fine di tutelare
il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori
agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani
randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario
dell'unità sanitaria locale.
6.
Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale,
le regioni possono destinare una somma non superiore al 25
per cento dei fondi assegnati alla regione del decreto ministeriale
di cui all'art. 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata
dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per
la realizzazione degli interventi di loro competenza.
7. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano
la propria legislazione ai princìpi contenuti nella
presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione
del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente
articolo.
Art.4. Competenze dei comuni.
1. I comuni, singoli o
associati, e le comunità montane provvedono al risanamento
dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i
cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale
e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità
dalla regione.
2. I servizi comunali
e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali
si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni
di cui all'art. 2.
Art.5. Sanzioni.
1. Chiunque abbandona
cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria
abitazione, è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire unmilione.
2. Chiunque omette di
iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'art.
3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma di lire centocinquantamila.
3. Chiunque, avendo iscritto
il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'art. 3, omette
di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.
4. Chiunque fa commercio
di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione
delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire diecimilioni.
(5. - ABROGATO dal co.
2 art. 4 della L. 189/2004
L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo
comma dell'art. 727 del codice penale è elevata nel
minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire tremilioni.)
6. Le entrate derivanti
dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4
confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge
previsto dall'art. 8.
Art.6. Imposte.
1. Tutti i possessori
di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale annuale
di lire venticinquemila.
2. L'acquisto di un cane
già assoggettato all'imposta non dà luogo a
nuove imposizioni.
3. Sono esenti dall'imposta:
a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi
e alla custodia degli edifici rurali e del gregge;
b) i cani appartenenti ad individui di passaggio nel
comune, la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi
o che paghino già l'imposta in altri comuni;
c) i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente
necessario all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;
d) i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli
di pubblica sicurezza;
e) i cani ricoverati in strutture gestite da enti o
associazioni protezioniste senza fini di lucro;
f) i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente
individuate dai comuni.
Art.7. Abrogazione di norme.
1. Sono abrogati gli articoli
130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per la finanza
locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175
e successive modificazioni, e ogni disposizione incompatibile
o in contrasto con la presente legge.
Art.8. Istituzione del fondo
per l'attuazione della legge.
1.
A partire dall'esercizio finanziario 1991 è istituito
presso il Ministero della sanità un fondo per l'attuazione
della presente legge, la cui dotazione è determinata
in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere
dal 1992.
2. Il Ministro della sanità,
con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità
del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione
sono determinati con decreto del Ministro della sanità
adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art.
12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art.9. Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante
dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1991,
lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993,
si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento <<Prevenzione
del randagismo>>.
2. Il Ministro del tesoro
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Attuazione
della direttiva CEE n. 609/86 in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali
o ad altri fini scientifici (dl_11692.pdf)
Legge regionale
di attuazione della L. 281/91 Tutela degli animali di affezione
e prevenzione del randagismo” (LR
34/1997)
Delibera comunale sulle deiezioni canine (D
46/2002)
Ordinanza
del Sindaco N. 296 del 9 Dicembre 1999 sui cani di "indole
aggressiva".
MICROCHIP
e iscrizione all'ANAGRAFE CANINA (Ordinanza
Martini: 06/08/2008).
N.B. Per la XIII Circoscrizione è attiva la sede di Via Forni
39 a Ostia: Tel. 06/56030455
PASSAPORTO
per animali (Regolamento
CE n. 998/2003).
dal
Codice Penale
Art. 500
DIFFUSIONE DI MALATTIA DEGLI ANIMALI
1. Chiunque cagiona la diffusione di una malattia ad animali
pericolosa per il patrimonio zootecnico della Nazione è
punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se la diffusione
avviene per colpa I'ammenda è fino a L.4.000.000
Art. 544-ter
MALTRATTAMENTO di ANIMALI
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona
una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o
a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per
le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione
da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali
sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti
che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti
di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.
Art. 638
UCCISIONE O DANNEGGIAMENTO DI ANIMALI
ALTRUI
1. Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili
o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è
punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato (introdotto
dalla L. 189/04), a querela della persona offesa, con la reclusione
fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila
2. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro
anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso
su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o
in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti
in mandria.
3. Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili
sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli
arrecano danno.
Art 659
DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI O DEL RIPOSO
DELLE PERSONE
1. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando
di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando
o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni
o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi
o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto
fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire seicentomila
(162 bis, 654, 657, 703).
2. Si applica l’ammenda da lire duecentomila a un milione
a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro
le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità
(162).
Art. 672
OMESSA CUSTODIA E MALGOVERNO DI ANIMALI
1. Chiunque lascia liberi o non custodisce con le debite cautele
animali pericolosi da lui posseduti o ne affida la custodia
a persona inesperta e punito con I'ammenda fino a L.500.000.
Alla stessa pena soggiace:
1) chi, in luoghi aperti abbandona a se stessi animali da
tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia,
anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo
da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero
li affida a persona inesperta;
2) chi aizza o spaventa animali in modo da mettere in pericolo
l'incolumità delle persone.
Art. 727
MALTRATTAMENTO DI ANIMALI
Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito
abitudini della cattivita' e' punito con l'arresto fino ad
un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni
incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.
(Cosi sostituito dal'art. 3 L 189/04)
DANNO CAGIONATO
DA ANIMALI (codice civile)
(Libro Quarto - Delle obbligazioni Titolo IX Dei fatti illeciti)
Art. 2052 Danno cagionato da animali
Il proprietario di un animale o chi
se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile
dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua
custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi
il caso fortuito (1218,1256; Cod. Pen. 672).
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